Whistleblowing e prevenzione della illegalità

Il legislatore italiano, in attuazione della Direttiva UE 23 ottobre 2019 n. 1937, ha adottato il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che introduce l’obbligo per le aziende e per gli enti pubblici di introdurre un canale interno di segnalazione di condotte illecite lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione o dell’ente privato.

La vera novità attiene alla possibilità di segnalare anche violazioni del diritto UE relative a certi settori e non solo violazioni del diritto nazionale.

La normativa interessa, in particolare, gli enti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori, con contratti a tempo determinato e indeterminato, e, indipendentemente dal numero di dipendenti, enti privati che operano in settori c.d. speciali, quali: servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente.

Viene prevista una particolare protezione per il soggetto segnalante relativa sia alla tutela della riservatezza che dei dati personali, ma anche rispetto alle eventuali misure ritorsive poste in essere dal datore di lavoro a causa della segnalazione stessa che sono da considerarsi nulle.

Oggetto della segnalazione e canali utilizzabili

L’ANAC potrà comminare delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di mancata istituzione del canale di segnalazione come anche nel caso risulti che il canale non sia conforme alle prescrizioni di legge, nonché in caso di ritorsioni ovvero di violazioni dell’obbligo di riservatezza relativamente allo svelamento della identità del segnalante. Fonte: ANAC

A certe condizioni il decreto prevede che il segnalante possa rivolgersi anche al canale esterno, gestito in via esclusiva da ANAC, oppure fare riferimento alla divulgazione pubblica (social network o rivolgendosi direttamente ad un giornalista).

Quali sono i soggetti legittimati a segnalare?

  • lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la loro attività nel settore privato o nel settore pubblico;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la loro attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari, tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la loro attività presso soggetti del settore pubblico del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

 

Inoltre, il decreto individua ulteriori soggetti, diversi dal segnalante, che godono di protezione: il facilitatore (colui che assiste il segnalante nella segnalazione); i colleghi di lavoro che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo che possono subire ad es. pratiche di boicottaggio.

Le disposizioni del decreto avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 solo per le aziende con più di 250 dipendenti, mentre per i soggetti del settore privato che impiegano un numero di lavoratori compreso tra 50 e 249 l’istituzione del canale di segnalazione diventa obbligatorio a partire dal 17 dicembre 2023.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Martina Mandozzi

E-mail: martinamandozzi@bpeassociati.it

Telefono: +39 0734281411

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