Con l’entrata in vigore della riforma in materia di lavoro sportivo, con decorrenza 1° luglio 2023 scatta l’obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche di adeguarsi alla nuova disciplina del lavoro sportivo prevista dal D. Lgs. 36/2021, che tra le tante novità prevede l’abrogazione parziale del dettato normativo previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, limitatamente alle “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ……erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI……e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Tale elisione impone quindi una revisione dei rapporti sportivi fino ad oggi previsti all’interno delle realtà dilettantistiche, nelle quali sovente si sono applicate modalità di rimborso forfettario agli sportivi senza particolari formalismi.
Il D. Lgs. 36/2021 impone una diversa modalità di partecipazione al lavoro all’interno del mondo dello sport per il cosiddetto “lavoratore sportivo”, ovvero “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
Dal 1° luglio, tali figure possono operare all’interno dell’ente dilettantistico attraverso due forme di partecipazione, tra loro alternative:
- lavoro subordinato o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa (art. 28);
- volontaria e gratuita (art. 29).
Nel caso di lavoro remunerato, l’articolo 28 del D. Lgs. 36/2021 presuppone che nell’ambito dilettantistico si instauri un rapporto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- “la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva”.
Al di fuori di tali ipotesi, il contratto di lavoro avrà natura subordinata.
La forma prevista per tali contratti è quella scritta, secondo il contratto tipo predisposto dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I contratti di lavoro, qualunque ne sia la forma, richiedono l’emissione di una busta paga e dovranno essere comunicati preventivamente al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, secondo modalità che verranno stabilite con Decreto del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed ancora in corso di attuazione. Tale comunicazione sostituisce altresì la tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112.
Esistono tuttavia alcune eccezioni, ovvero:
- per compensi fino a 5.000 euro lordi annui, non sussiste alcun obbligo di emissione di busta paga né di comunicazione preventiva del contratto al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- per compensi compresi tra i 5.000 euro ed i 15.000 euro lordi, viene meno il solo obbligo di emissione del prospetto paga.
I lavoratori remunerati sulla base di un contratto di lavoro subordinato o autonomo sono sottoposti ad obbligo assicurativo presso l’Inail, nonché ad iscrizione alla gestione separata Inps qualora il compenso lordo annuo superi gli euro 5.000.
Nel caso di lavoro svolto da volontari, non è previsto invece alcun adempimento.
L’articolo 29 del Decreto definisce volontario colui che in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolge il proprio lavoro all’interno dell’ente dilettantistico in forma gratuita, ad eccezione dei rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti in occasione di prestazioni eseguite fuori dal comune di residenza.
L’utilizzo del lavoro da parte dei volontari, seppur in forma gratuita, impone comunque all’ente di stipulare apposita assicurazione ai sensi dell’articolo 51 della Legge 289/2002.
Infine, alle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, escluse dall’articolo 28 del Decreto, si applica il rapporto di lavoro subordinato oppure, ricorrendone i presupposti, di lavoro autonomi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo assicurativo Inail ed iscrizione alla gestione separata Inps.
Per i lavoratori di carattere amministrativo-gestionale non si applica la presunzione prevista dall’articolo 28 in merito alla collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma.
La disciplina nonostante la recente validità è già stata oggetto di revisione in seguito ai correttivi che si stanno proponendo al D. Lgs. 36/2021 e che potranno quindi modificare i rapporti di lavori in esso previsti.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Mattia Procaccini
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