FRINGE BENEFIT: fino a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico

Con la circolare n. 23/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di welfare aziendale, introdotto dal D.L. 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro”, più precisamente sui fringe benefit.

Con il Decreto Lavoro cambiano i limiti per la non imponibilità dell’agevolazione che può essere concessa ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro, e che consiste in una “retribuzione in natura” per i beni e servizi aggiuntivi alla retribuzione in busta paga.

Prima di entrare nel dettaglio sulle regole e sui limiti da rispettare, alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, risulta opportuno illustrare cosa siano i fringe benefit.

Tradotti come “benefici accessori”, i fringe benefit sono una serie di benefici in natura che le aziende concedono ai propri dipendenti nell’attuazione delle politiche di welfare aziendale, i quali si affiancano alla retribuzione principale del lavoratore dipendente e possono consistere, oltre all’erogazione in denaro, anche direttamente in beni e servizi. I fringe benefit possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in forma elettronica o cartacea, ovvero i cosiddetti buoni welfare.

Tra i servizi più diffusi vi sono: il servizio di mensa aziendale, buoni pasto e buoni regalo, auto aziendali, borse di studio per incentivare l’accesso alla istruzione dei figli dei dipendenti, corsi di aggiornamento professionale, prestiti agevolati.

Tornando alla disciplina, la materia è stata introdotta dall’art. 40 del Decreto Lavoro n. 48/2023, prevedendo in via transitoria, un tetto massimo più alto per gli importi erogati ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Tale disposizione ha innalzato per l’anno 2023 il limite entro il quale è possibile riconoscere a tali dipendenti le agevolazioni fiscali, da 258,23 euro a 3.000 euro.

Per l’anno 2023 quindi sono previsti due tetti massimi a seconda della tipologia di lavoratori:

  • 258,23 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
  • 3000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

 

Occorre precisare che, se rispettati i limiti previsti dalla legge, i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF: non saranno tassati e finiranno direttamente nella busta paga del lavoratore. Tuttavia, al superamento del limite annuale stabilito, diventa imponibile l’intero importo concesso e non esclusivamente la parte residuale che esubera il tetto massimo imposto.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori o il lavoratore non possa beneficiare delle detrazioni per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché, ad esempio, per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale.

Per quanto riguarda le modalità applicative dell’agevolazione, il lavoratore dovrà presentare una preventiva dichiarazione al datore di lavoro relativa al rispetto dei requisiti dei figli a carico, inserendovi il codice fiscale di questi. La dichiarazione può essere comunque sia effettuata secondo modalità concordate tra datore di lavoro e dipendente.

Se vengono meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, anche ex post, il lavoratore dovrà comunicarlo al datore, il quale recupererà le somme dagli stipendi successivi.

Ulteriori chiarimenti in merito al rapporto tra fringe benefit e bonus carburante: i fringe benefit rappresentano un’agevolazione autonoma e diversa rispetto ai bonus carburante, i quali possono rientrare come fringe benefit se superano il valore di 200 euro.

Per concludere, l’Ente ha provveduto a fornire precisazioni circa il rapporto con il bonus bollette: per i lavoratori che hanno diritto al beneficio fino a 3.000 euro, l’importo escluso dalla tassazione può ricomprendere anche i pagamenti “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Ai lavoratori che non rientrano in tale categoria, e quindi sono soggetti al limite ordinario, non è prevista la possibilità di far rientrare le spese per le bollette di acqua, luce e gas tra i fringe benefit.

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