Operatività registro dei titolari effettivi
(D.M. 11 marzo 2022, n. 55 in G.U. n. 121 del 25 maggio 2022) – Il 9 ottobre 2023 entra in vigore la normativa relativa al registro dei titolari effettivi.
ENTRATA IN VIGORE
In data 9 ottobre 2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, con il quale si attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, quindi la disciplina sul registro dei titolari effettivi è operativa.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2022, contenente le disposizioni attuative del Registro dei titolari Effettivi previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 (cd. Decreto Antiriciclaggio), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, diventa operativo. Per gli enti che erano obbligati ad identificare il titolare effettivo e conservarne per un periodo non inferiore a cinque anni le relative informazioni, oggi con il decreto n. 55, dovranno comunicare tali informazioni al registro delle imprese.
Oggi, dal 9 ottobre 2023 deve essere utilizzato il registro dei titolari effettivi che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe semplificare l’attività delle autorità e dei soggetti tenuti alla verifica del rispetto delle norme antiriciclaggio.
TITOLARE EFFETTIVO
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, è la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo dei soggetti giuridici previsti dalla normativa antiriciclaggio. Ai fini della comunicazione al Registro delle imprese in apposita sezione, la normativa prevede tale obbligo solo per:
-le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. Il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla, la proprietà diretta o indiretta dell’ente. È indicazione di controllo la titolarità di almeno il 25% detenuta dalla persona fisica. Se tale controllo è impossibile, il titolare effettivo è attribuibile alla persona fisica o le persone fisiche che controllano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, che hanno i voti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, oppure che in base a vincoli contrattuali esercitano di fatto un’influenza dominante sull’ente;
-le imprese giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private. In questo caso sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi, sia i fondatori (ove in vita), i beneficiari (se individuati o facilmente individuabili) nonchè i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
-i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonchè gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti in Italia.
È da precisare, inoltre, che quello che viene chiamato “Registro dei Titolari effettivi” costituisce in realtà solo una sezione o, meglio, due sezioni, del Registro delle imprese. Nella prima sezione, definita come autonoma, confluiranno i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.
Nella seconda, definita speciale, verranno inseriti i dati sulla titolarità effettiva di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonchè degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana.
La comunicazione dei dati dovrà avvenire con modalità esclusivamente telematiche e avrà per oggetto innanzitutto la cittadinanza ed i dati anagrafici dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva per quanto attiene le imprese dotate di personalità giuridica, nonchè le informazioni relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22, comma 5 D.Lgs. n. 231/2007), nonchè i dati identificativi dell’ente di cui si comunica la titolarità effettiva.
In secondo luogo, andranno comunicati l’entità della partecipazione detenuta dal titolare effettivo, ovvero, nel caso in cui il titolare effettivo non sia individuato attraverso l’entità della partecipazione (che deve essere superiore al 25%) le modalità di esercizio del controllo, ovvero in ultima istanza i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente esercitati dalla persona fisica come titolare effettivo ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007.
Occorrerà poi indicare anche gli eventuali controinteressati all’accesso, ossia i titolari effettivi che siano incapaci o minori di età o per i quali, dalla diffusione dei dati possa derivare un rischio non proporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.
I SOGGETTI OBBLIGATI
Tenuti alla comunicazione sono, a norma dell’art. 3 del Decreto, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (s.r.l., s.p.a. s.a.p.a. e le società cooperative), i fondatori, se in vita oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private (le associazioni riconosciute, le fondazioni e tutte le altre istituzioni di carattere privato cui sia stata attribuita la personalità giuridica), nonchè i fiduciari dei trust e degli istituti affini. Tali soggetti saranno obbligati a tale comunicazione solo se obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Nel Registro delle imprese vi saranno una sezione ordinaria (per gli enti con personalità giuridica privata) e una sezione speciale (per i trust). Le prime comunicazioni, ossia quelle effettuate in sede di costituzione del registro dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che attesterà l’operatività del registro, quindi scadranno il 8 dicembre 2023, mentre dal 9 ottobre 2023, i soggetti sopra indicati saranno tenuti ad effettuare le comunicazioni entro 30 giorni dall’atto che ha dato luogo alla variazione dei dati comunicati. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dall’ultima comunicazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma dei dati contestualmente al deposito del bilancio.
Delle comunicazioni viene rilasciata conferma. Gli enti la cui costituzione sia successiva alla data del 9 ottobre 2023, dovranno effettuare le prescritte comunicazioni entro trenta giorni dalla loro iscrizione nei relativi registri, o, nel caso dei trust e degli istituti affini, entro trenta giorni dalla loro costituzione. I dati e le informazioni inviati saranno disponibili per dieci anni. Le comunicazioni sono autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
L’ACCESSO AL REGISTRO
Unicità del registro il considerando 14 della direttiva prevede “archiviate in un registro centrale situato all’esterno della società, in piena conformità con il diritto dell’Unione.” L’accesso alle sezioni ordinaria e speciale sarà consentito:
– alle Autorità e quindi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza del settore, all’Unità di informazione finanziaria, alla Direzione Investigativa Antimafia, alla Guardia di Finanza, qualora agisca nella veste di Polizia Valutaria, senza alcuna restrizione;
– alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ed all’autorità giudiziaria nei limiti delle loro attribuzioni istituzionali; alle autorità preposte al contratto dell’evasione fiscale esclusivamente nei limiti di queste finalità. In questi casi sarà però necessaria la stipula di una convenzione con Unioncamere ed Infocamere. Per l’autorità giudiziaria la convenzione sarà sottoscritta con il Ministero di Giustizia;
– ai soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio indicati all’articolo 3 del D.Lgs. n. 231/2007;
– al pubblico dietro richiesta, fatta eccezione, per l’accesso alla sezione autonoma del registro delle imprese (che riguarda le imprese dotate di personalità giuridica), nel caso in cui dalla comunicazione risultino controinteressati all’accesso.
Per l’accesso ai dati contenuti nella sezione speciale (quella relativa ai trust ed agli organismi affini) è necessaria una richiesta motivata che dovrà essere vagliata ed autorizzata dalla Camera di Commercio.
LE SANZIONI
La Camera di Commercio territorialmente competente provvede all’accertamento ed alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva ed alla irrogazione della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2630 c.c.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Daniela Arcangeli o Martina Mandozzi
E-mail: danielaarcangeli@bpeassociati e martinamandozzi@bpeassociati.it
Telefono: +39 0734281411