Nel 2025, con l’entrata in vigore della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, nota anche come “Collegato Lavoro 2024” sono state adottate importanti novità legislative in materia di diritto del lavoro. In particolare, è stata modificata la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, ridefinendo le modalità con cui un datore di lavoro può considerare risolto un rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata da parte del lavoratore dipendente.
L’articolo 19 della l. n. 203/2025 introduce una disposizione specifica sulla materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, aggiungendo il comma 7 bis all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Secondo tale disposizione, se un lavoratore si assenta ingiustamente oltre il termine previsto dal CCNL o, in assenza di specificazione oltre 15 giorni consecutivi, il datore di lavoro deve informare l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che potrà verificarne la veridicità. Se l’assenza supera i termini indicati, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore. Tuttavia, questa regola non si applica se il lavoratore dimostra che l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o a responsabilità del datore di lavoro.
L’introduzione del comma 7 bis ha l’obiettivo di regolare i casi di assenze ingiustificate prolungate, riducendo il rischio di contenziosi tra lavoratore e datore di lavoro e garantendo maggiore trasparenza nelle risoluzioni contrattuali. Infatti, di fronte all’assenza prolungata del dipendente, il datore di lavoro ha due opzioni: licenziarlo e pagare il dovuto contributo o mantenere il rapporto di lavoro senza sollevare nulla. Per risolvere queste situazioni, il Collegato Lavoro 2024 ha introdotto una modifica all’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, stabilendo che un’assenza ingiustificata prolungata sia considerata come una volontà implicita di dimettersi. La norma mira, inoltre, a bilanciare i diritti e doveri delle parti, prevenendo eventuali abusi.
Con l’entrata in vigore della suddetta normativa, l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno fornito chiarimenti operativi sulla nuova disciplina. Si fa riferimento, in particolare, alla Circolare INPS n. 3/2025 del 15 gennaio 2025, al Messaggio INPS n. 639/2025 del 19 febbraio 2025 e alla Nota INL n. 579/2025 del 22 gennaio 2025.
La Circolare n. 3 dell’Inps chiarisce che, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 151, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate esclusivamente, a pena di inefficacia, con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli, i quali devono essere contestualmente trasmessi al datore di lavoro e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tuttavia, con l’introduzione del comma 7 bis sopra citato, viene data rilevanza all’impossibilità sopravvenuta del lavoratore, ovvero qualora quest’ultimo dimostri che, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, sia stato impossibilitato a comunicare i motivi che giustificano l’assenza, il rapporto lavorativo non si risolve. Inoltre, un’altra novità importante posta dalla normativa definita nel Collegato Lavoro 2024, riguarda l’accesso alla NaSpI. Quest’ultima consiste in un’indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori che soddisfano determinati requisiti di contribuzione, ovvero almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti alla disoccupazione. Essa viene concessa solo in casi determinati (ad es. licenziamento per giustificato motivo o giusta causa; licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.lgs. n. 22/2015). Pertanto, la NASpI non potrà essere riconosciuta nel caso in cui le dimissioni volontarie non siano derivate da giusta causa in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’art. 3 D. lgs n.22/2015.
Sempre l’Inps, col Messaggio n. 639/2025, ribadisce quanto disposto nella precedente Circolare. Un lavoratore, infatti, che si assenta senza giustificazione per più di 15 giorni consecutivi, oltre il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale, può vedere il proprio rapporto di lavoro risolto per fatti concludenti senza l’applicazione delle formalità fissate dall’art. 26 d.lgs. n.151 per le dimissioni volontarie del lavoratore. Prima di procedere alla comunicazione di dimissioni per fatti concludenti il datore deve verificare quanti sono i giorni di assenza ingiustificata previsti nel CCNL applicato (se individuati). Successivamente è tenuto a comunicare tale assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che provvederà a verificare la situazione. L’assenza ingiustificata comporta l’impossibilità per il lavoratore di ricevere il sussidio della NASpI, e il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo per l’interruzione del contratto di lavoro.
Nella Nota INL n. 579/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori dettagli sulla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, con particolare riferimento all’articolo 19 della legge n. 203/2025.
La Nota stabilisce che l’assenza ingiustificata, se prolungata oltre il termine stabilito dai contratti collettivi o per più di 15 giorni consecutivi, può determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, senza necessità di dimissioni formali. Ciò può avverarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda mobilitarsi per far valere la risoluzione del contratto in quanto, si precisa, non ha alcun obbligo di attivare la procedura. In tale situazione, il datore di lavoro, dopo essersi accertato che l’assenza è ingiustificata, è onerato a comunicare l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato (INL), che verrà individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto lavorativo e, quest’ultimo avrà la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione.
L’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, dunque, si realizza con l’invio della comunicazione da parte del datore di lavoro che potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni, anche senza attendere il risultato dell’eventuale verifica, ed il lavoratore sarà considerato dimissionario senza che sia necessario l’invio telematico previsto dall’articolo 26.
La Nota ribadisce che, in caso di assenza giustificata da cause di forza maggiore o imputabile al datore di lavoro, non si applicano le disposizioni di risoluzione del contratto. Il lavoratore, in questo caso, dovrà provare l’impossibilità di comunicare i motivi che lo tengono lontano dal lavoro al proprio datore o comunque, se tale comunicazione è avvenuta, provare che questa sia stata effettuata.
Le modifiche normative introdotte dalla legge n. 203/2025, e chiarite n. 3/2025, dal Messaggio INPS n. 639/2025 e dalla Nota INL n. 579/2025 pongono l’accento sulla necessità di garantire un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, con l’obiettivo di assicurare una gestione più chiara delle assenze e dei diritti economici. Le nuove disposizioni contribuiscono a rafforzare il controllo sulle assenze ingiustificate e a rendere più trasparente il processo di risoluzione del contratto di lavoro, tutelando al contempo i lavoratori in caso di eventi straordinari o giustificati.