Il Decreto-legge 124 del 19 settembre 2023 con “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” ribattezzato Decreto Sud, e in vigore dallo scorso 20 settembre, dedica un’intera parte all’istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno: la ZES unica Mezzogiorno.
L’avvio della ZES unica a decorrere dal 1° gennaio 2024 comporta, tra le altre cose, specifiche agevolazioni per i territori di Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Analizziamo la novità in dettaglio.
Cos’è la ZES unica
Per Zona economica speciale si intende un’area del Paese in cui l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative (e di quelle che si insedieranno) può beneficare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell’impresa.
Come è organizzata la ZES unica
Le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES sono affidate ad un’apposita cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
ZES Unica 2024: il piano strategico
Le attività della ZES sono definite in base ad un apposito Piano strategico, di durata triennale. Il Piano individua, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES e, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte:
- i settori da promuovere e quelli da rafforzare;
- gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della Zona economica speciale e le modalità di attuazione.
L’approvazione del Piano è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy ed il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia.
Credito d’imposta
Con riferimento all’anno 2024 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione di determinati beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni interessate dalla ZES, nello specifico:
ZES unica: chi è escluso dalle agevolazioni
L’agevolazione non opera con riferimento ai soggetti che appartenenti ai seguenti settori:
- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia;
- infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- creditizio, finanziario ed assicurativo.
Sono inoltre escluse le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento, nonché quelle in difficoltà “come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014” (articolo 16, comma 3, Decreto Sud).
ZES unica 2024: gli investimenti agevolabili
Rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Importo del credito d’imposta
Fermo restando il limite complessivo di spesa appena citato, il credito d’imposta è commisurato al costo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Al contrario, in caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Tale costo non comprende le spese di manutenzione. Escluso invece l’accesso all’agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200 mila euro.
Scadenze
I beni oggetto del credito d’imposta devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo quello della loro acquisizione o ultimazione. In caso contrario, il credito d’imposta è “rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione” (articolo 16, comma 4, Decreto Sud).
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo quello nel quale i beni sono entrati in funzione, gli stessi sono:
- –Dismessi;
- –Ceduti a terzi;
- –Destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- –Destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all’agevolazione;
il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Limite di spesa
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l’anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023. Con il decreto in argomento sono definite altresì le modalità di accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e i relativi controlli “anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa” (articolo 16, comma 6, Decreto Sud).